Articolo 1

Costituzione – sede – delegazioni

È costituita una Fondazione, che trae origine dalla trasformazione dell’ex IPAB “Casa di Riposo di Cupramontana”, operata ai sensi dell’art. 4 comma 3 della Legge Regionale Marche n° 5 del 26/02/2008, denominata “Papa Giovanni Paolo II”, con sede a Cupramontana, via Marianna Ferranti n. 53.

Essa corrisponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazione disciplinato dal Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2

Finalità istituzionali

La Fondazione persegue esclusivamente finalità socio-sanitarie-assistenziali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e degli indirizzi impartiti e della programmazione regionale e d’ambito territoriale.

La Fondazione intende, in particolare, tutelare, promuovere, implementare, il Centro residenziale polifunzionale per anziani di Cupramontana, al fine di garantire servizi sempre più idonei e migliori agli anziani non autosufficienti ed autosufficienti, provenienti, in particolare, dal Comune di Cupramontana e dai Comuni limitrofi.

La Fondazione intende inoltre offrire servizi anche di tipo domiciliare, o in centro diurno, con particolare riferimento alla popolazione cuprense.

La Fondazione intende infine promuovere, in sinergia con le istituzioni locali e d’ambito, iniziative idonee a promuovere la cultura della solidarietà, nonché iniziative tese  a promuovere l’informazione per un corretto stile di vita e per la prevenzione e cura/mantenimento di malattie invalidanti, con particolare riferimento alla popolazione ultrasettantenne.

Articolo 3

Servizi

La Fondazione, coerentemente alle proprie finalità, individua, programma e svolge, direttamente o indirettamente, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione dei servizi diretti al soddisfacimento dei bisogni degli anziani, ricoverati presso la struttura residenziale cuprense e della popolazione anziana e/o disabile del territorio, con particolare riferimento ai cittadini di Cupramontana e dei comuni limitrofi.

La Fondazione, inoltre, elabora ed attua, di concerto con le istituzioni locali, i servizi sociale e sanitari d’ambito e le associazioni di volontariato educazione sanitaria e promozione dei valori della solidarietà.

La Fondazione potrà inoltre elaborare ed erogare ulteriori servizi nel campo socio-assistenziale-sanitario che venissero richiesti dalle istituzioni locali.

Articolo 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:

  • stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  • amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
  • partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
  • costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
  • assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture assistenziali;
  • promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi locali e regionali e il pubblico;
  • gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all’art. 2;
  • stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte di attività;
  • istituire premi e borse di studio;
  • svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
Articolo 5

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

– dal fondo di dotazione costituito dai beni provenienti dall’ex IPAB “Casa di Riposo” di Cupramontana e dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
– dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
– dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
– dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d’Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
– da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

In sede costitutiva il patrimonio della Fondazione è composto dai seguenti beni:

  1. beni dell’ex IPAB Casa di Riposo di Cupramontana, costituiti da:
    • terreno agricolo distinto al catasto terreni del Comune di Cupramontana al fg. 13, mappali n. 156-157-201 – 398- 402- 449- 452- 447 e al fg. 5, mappale n. 203, della superficie complessiva di ha 4.87.20, reddito agrario € 205,49, reddito domenicale € 278,56.
    • Fabbricato (ex rurale) iscritto al catasto fabbricati del comune di Cupramontana al fg. 13, mappale n. 399, piani terra e primo, categoria A/3, vani 6,5, rendita catastale € 288,70, sito in Via Torre, n. 33 di Cupramontana;
    • immobile destinato a residenza per anziani iscritto al catasto fabbricati del Comune di Cupramontana al fg. 16, mappale n. 87, cat. B/1 classe U rendita € 1.413,29 sito in Via Marianna Ferranti n. 55/57 di Cupramontana;
    • immobile destinato a residenza per anziani iscritto al catasto fabbricati del Comune di Cupramontana al fg. 16, mappale n. 86 sub 3 e mapp. 700 cat. B/2 classe U rendita € 3.660,65, sito in Via Marianna Ferranti n. 51-53 di Cupramontana;
    • Area iscritta al catasto fabbricati del Comune di Cupramontana al fg. 12 mappale n. 913 della superficie di mq. 351 categoria F/1.
    • Beni mobili e attrezzature a servizio della locale residenza per anziani, tenuti presso l’istituto, beni mobili e attrezzature tenute presso terzi e beni d’arte posseduti presso l’istituto per anziani, così come da elencazione contenuta nell’inventario allegato alla perizia redatta dal geom. Giovanni Latini, asseverata in data 07/04/2011.
  2. Somma di denaro di € 80.000,00 che sarà erogata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana, spalmata nell’arco dei prossimi anni, ad iniziare da una quota di € 40.000,00 che sarà conferita nell’anno 2011.

Il “patrimonio” potrà essere utilizzato per ristrutturare gli edifici destinati alle finalità istituzionali della Fondazione e/o per l’acquisto di arredi e attrezzature, per importo elevati, qualora ciò non fosse possibile farlo con l’utilizzo delle risorse del fondo di gestione.

Il Patrimonio potrà essere altresì utilizzato a copertura di eventuali perdite d’esercizio, qualora non fosse possibile effettuare il ripiano con l’utilizzo del fondo di gestione.

Articolo 7

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

– da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

– da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

– dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, da Partecipanti Istituzionali e dai  Partecipanti Sostenitori;

– dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8

Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio d’Amministrazione approva il bilancio di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Il bilancio consuntivo è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo.

Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Qualora ci sia, l’impossibilità di elaborare il bilancio di previsione nel termine del 30 novembre, per l’assenza di elementi fondamentali utili alla sua redazione, il bilancio suddetto potrà essere approvato nel termine massimo del mese di marzo dell’esercizio in corso. In tal caso nel periodo intercorrente tra l’inizio dell’esercizio finanziario e la data di approvazione del bilancio sarà autorizzata la conduzione dell’esercizio provvisorio.

Articolo 9

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

– Fondatori;

– Partecipanti Istituzionali e Partecipanti Sostenitori.

Articolo 10

Fondatori

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo.

I fondatori sono garanti del perseguimento delle finalità proprie della Fondazione e del raggiungimento degli scopi statutari.

Sono fondatori:

  • il Comune di Cupramontana;
  • La Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana.

I fondatori si impegnano a versare annualmente, a favore del Fondo di gestione, una cifra pari ad almeno euro millecinquecento, rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT.

La qualifica e funzione di  componente fondatore può venire meno qualora si verifichi l’estinzione dell’Ente fondatore.

In tal caso rimane comunque nella piena disponibilità della Fondazione l’apporto di beni e\o denaro conferito dal componente  fondatore estinto.

E’ possibile la sostituzione del “componente Fondatore”, che abbia recesso, con altro soggetto, il quale si assuma gli obblighi conseguenti e conferisca apposito apporto di beni o denaro, come pure è possibile l’accoglimento, in fase successiva alla costituzione della Fondazione, di nuovi soggetti, con la qualifica di “ fondatore”, fermo restando quanto sopra, e, in entrambi i casi suddetti, purchè il consiglio d’Amministrazione approvi l’ingresso, a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 11

Partecipanti Istituzionali

Possono divenire Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione e/o al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d’amministrazione.

La qualifica di Partecipante Istituzionale dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I Partecipanti Istituzionali sono nominati con delibera inappellabile del Consiglio d’Amministrazione.
I Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 12

Partecipanti Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di “Partecipanti Sostenitori” le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d’Amministrazione, ovvero con un’attività, diretta professionale o non, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. L’apporto richiesto per l’acquisizione di questa qualifica, sarà determinato con un valore inferiore rispetto a quello che sarà stabilito per acquisire la figura di partecipante istituzionale. Il Consiglio d’Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I Partecipanti Sostenitori sono nominati con delibera inappellabile del Consiglio d’Amministrazione. I Partecipanti Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 13

Esclusione e recesso

l Consiglio d’Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione, decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza l’esclusione di Partecipanti Istituzionali e a quella dei Partecipanti Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

– inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

– condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

inadempimento dell’impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

– estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

– apertura di procedure di liquidazione;

– fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori, Partecipanti Istituzionali  e i Partecipanti Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 14

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

– il Consiglio di Amministrazione;

– il Presidente della Fondazione;

– Il Revisore dei Conti.

Articolo 15

Consiglio di  Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

  • il Presidente della Fondazione
  • dal Vice Presidente
  • tre componenti

Il Comune di Cupramontana nomina il Presidente e altri due componenti del Consiglio d’Amministrazione.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana nomina il Vice Presidente e un componente del Consiglio d’Amministrazione.

Per poter essere nominato Presidente, vice Presidente, componente del Consiglio d’Amministrazione occorre possedere gli stessi requisiti di moralità e capacità richiesti per essere nominato componente di un organo di un ente pubblico.

Il Consiglio d’Amm.ne, dura in carica quattro anni, salvo dimissioni di tutti i suoi componenti o revoca dei suoi componenti disposta dai soci fondatori, e/o, dalle autorità preposte.

Il Consiglio d’Amministrazione provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia e efficienza.

In particolare il consiglio d’Amministrazione provvede a:

  1. stabilire annualmente le linee generali dell’attività della Fondazione, nell’ambito degli scopi, dei servizi e delle attività di cui agli artt. 2,3 e 4;
  2. approvare il programma pluriennale della attività;
  3. approvare il codice di qualità in relazione agli indici di efficacia, di cui all’art. 3 del presente statuto;
  4. stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante Istituzionale e Partecipante Sostenitore, nonché procedere alla relativa nomina;
  5. approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
  6. approvare i regolamenti relativi al funzionamento e all’organizzazione della Fondazione (d’Amm.ne, di contabilità, ecc…);
  7. deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e contributi, di importo significativo;
  8. nominare il Revisore dei Conti;
  9. Deliberare eventuali modifiche statutarie;
  10. Deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
  11. Approvare i programmi, e i progetti relativi alla realizzazione dei lavori da realizzare dalla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in sua assenza, e/o impedimento, dal Vice Presidente, o su richiesta della maggioranza dei Componenti.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all’informazione di tutti i suoi membri.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Con apposito regolamento saranno disciplinate le modalità per le adunanze e votazioni. Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dal Segretario-direttore amm.vo della Fondazione.

Articolo 16

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio d’Amministrazione.

Il Presidente resta in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 17

L’assemblea dei partecipanti istituzionali e sostenitori

L’assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno un volta l’anno, entro il 30/06, per riferire in merito all’andamento e all’attività della Fondazione, e per acquisire, da parte dei partecipanti, consigli e proposte tese al miglioramento e potenziamento dei servizi o sulla sua conduzione. I pareri suddetti non sono vincolanti. L’assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta di almeno il 50% dei partecipanti.

L’Assemblea designa due dei suoi componenti a  collaborare fattivamente con l’Amministrazione della Fondazione, per il buon andamento dei servizi.

Il Consiglio d’Amministrazione potrà affidare ai predetti compiti specifici.

Il Consiglio d’Amministrazione potrà inoltre avvalersi della collaborazione dei sostenitori e partecipanti, su questioni e materie sulle quali essi vantano esperienze e capacità specifiche.

Il funzionamento dell’assemblea sarà disciplinato con apposito regolamento.

Articolo 18

Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio d’Amministrazione.

Esso è organo di consulenza contabile e finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Esso verifica inoltre il corretto impiego delle somme raccolte dalla Fondazione presso i cittadini e la Comunità.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare con apposite relazioni.

Il Revisore dei Conti resta in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Articolo 19

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il direttore amministrativo dell’Ente, oltre a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante  del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, provvederà a sovraintendere alla gestione amministrativa e contabile della Fondazione e a svolgere i compiti che ad esso saranno espressamente demandati con apposito regolamento.

Articolo 20

Compensi ai componenti degli organi

Ha diritto a percepire un adeguato compenso il Revisore dei Conti, in base all’attività svolta e alle tariffe professionali. I componenti  del Consiglio d’Amministrazione e il Presidente svolgono il loro mandato a titolo gratuito, fatto salvo la possibilità di riconoscere, con voto favorevole del Consiglio d’Amministrazione, eventuali rimborsi spese particolari, a favore del Presidente e/o di altro componente dell’Amministrazione, quale riconoscimento per l’impegno temporale profuso nello svolgimento del mandato, laddove quest’ultimo sia rilevante e nell’ambito delle compatibilità economiche della Fondazione, tenuto conto delle norme in vigore che regolano tali compensi.

Articolo 21

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio  d’Amministrazione, che ne nomina il liquidatore, ad altro Ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale suggerita dai soci Fondatori.

I beni affidati in concessione d’uso alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti  e/o al nuovo soggetto subentrante, previo accordo con il proprietario dei beni.

Articolo 22

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.


 

Testo approvato con deliberazione del Consiglio d’Indirizzo n. 4 del 28/05/2015.